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Cartelli per la videosorveglianza: che cosa è cambiato?

  • Posted by Tecnotrade
  • On 13 Aprile 2022

L’entrata in vigore delle nuove Linee Guida, rende necessaria la sostituzione della maggior parte dei cartelli per la videosorveglianza attualmente in circolazione. Infatti, quest’ultimi devono esser in linea con quanto ha prescritto l’European Data Protection Board (EDPB) e contenere un’adeguata informativa.

 

Che cosa è cambiato?

Con l’introduzione delle Linee Guida 3/2019 del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati, sostanzialmente si modifica il modo in cui le persone devono esser messe al corrente di transitare in un’area sottoposta a videosorveglianza.

In linea con il Principio della Trasparenza e dell’Immediatezza, i nuovi cartelli per la videosorveglianza prescrivono che le informazioni destinate al pubblico siano facilmente accessibili e di facile comprensione. Il Garante della Privacy, con questo scopo, ha proposto un modello semplificato e non vincolante di tutte le informazioni che devono esser riportate sui pannelli.

 

Che cosa devono contenere i nuovi cartelli della videosorveglianza?

Le soluzioni grafiche possono esser diverse. Nella figura sottostante è ripotato un esempio di cartello per la videosorveglianza conforme alle Linee Guida 3/2019. Si tratta di un fac-simile del modello proposto dal Garante della Privacy.

cartelli videosorveglianza

Analizziamo le singole sezioni, per definire cosa deve esser riportato sui pannelli:

  1. Nella prima sezione devono esser presenti dei pittogrammi che hanno lo scopo di informare a colpo d’occhio della presenza di un sistema di videocamere.
  2. La seconda sezione serve ad identificare il titolare del trattamento e il responsabile della protezione dei dati nei casi in cui è applicabile. Inoltre, devono esser presenti le informazioni di contatto delle figure citate.
  3. Nella sezione sottostante, la terza, vengono specificati i termini entro cui le registrazioni e le immagini vengono conservate dal titolare del trattamento.
  4. Proseguendo, la quarta sezione ha lo scopo di informare circa la finalità della videosorveglianza: sicurezza, tutela del patrimonio e altre ragioni.
  5. All’interno della quinta sezione si informa l’interessato in merito ai propri diritti. Infatti è sempre possibile richiedere di accedere ai propri dati e chiederne la cancellazione (art. 15 GDPR)
  6. Infine, la sesta ed ultima sezione, indica dove è possibile consultare l’informativa in versione estesa. É prassi rinviare, tramite un QR, alle Linee Guida europee; oppure invitare l’interessato a recarsi presso i locali del titolare del trattamento.

Oltre alle Linee Guida esposte dal EDPB, il cartello deve esser esposto in modo che:

  • si trovi nell’immediata vicinanza dell’area videosorvegliata;
  • sia ad un’altezza tale per cui è ben visibile dall’interessato;
  • se l’impianto è attivo h24, sia ben visibile anche in assenza di luce.

 

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